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12.06.2024
SECONDO LA CASSAZIONE UNA PARTICOLARE RESPONSABILITÀ INCOMBE SUL RESPONSABILE TECNICO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.
Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».
È stata depositata lo scorso 18 aprile la sentenza n. 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali.
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02.04.2026
AUGURI DI BUONA PASQUA !!
L'ASAEL augura agli Amministratori Locali "BUONA PASQUA !!...
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26.03.2026
CONVEGNO DELL'ASAEL A GIOIOSA MAREA (ME)
Convegno dell'sael a Gioiosa Marea (ME) sul tema:"ACCRUAL e Gestione del Personale"...
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17.03.2026
"VOTAZIONI SEGRETE" A TUTELA DELL’AUTONOMIA DI GIUDIZIO DEI CONSIGLIERI
Il ministero dell’Interno con parere del 6 marzo 2026, tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), fornisce chiarimenti in merito alla modalità di voto da...
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05.03.2026
TETTOIE, SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE: PER IL TAR LAZIO NIENTE SANATORIA SE C’È AUMENTO DI VOLUME
Anche un ricovero attrezzi è nuova costruzione in area vincolata. Abuso «maggiore» non condonabile.
La tettoia per essere realizzata necessita del permesso di costruire perché determina un...
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