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12.06.2024
SECONDO LA CASSAZIONE UNA PARTICOLARE RESPONSABILITÀ INCOMBE SUL RESPONSABILE TECNICO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.

Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».

È stata depositata lo scorso 18 aprile la sentenza n. 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali.



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