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				 12.06.2024 SECONDO LA CASSAZIONE UNA PARTICOLARE RESPONSABILITÀ INCOMBE SUL RESPONSABILE TECNICO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.
 
 Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa». È stata depositata lo scorso 18 aprile la sentenza n. 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali. 
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				 30.10.2025 L'ASAEL RICHIEDE"AUDZIONE" AL SENATO SUL DDL DI BILANCIO DELLO STATO
 Vedi l'istanza allegata...
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				 28.10.2025 MALA GESTIO E DANNO ERARIALE, LA DELEGA DI FIRMA NON SALVA IL DIRIGENTE CHE NON VIGILA
 Il dirigente non trasferisce ad altro soggetto una parte delle proprie competenze, ma conferisce soltanto la legittimazione ad adottare uno o più atti che rientrano nella...
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				 25.10.2025 APPROVATO LO STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
 Approvato all'unanimità dal Consiglio della Città Metropolitana di Palermo lo "Statuto" dell'ente....
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				 23.10.2025 CAPACITÀ DI RISCOSSIONE, LA CORTE DEI CONTI CHIAMA IN CAUSA I REVISORI
 L’organo di revisione non può limitarsi alla verbalizzazione e segnalazione ma devono assumere un ruolo attivo.
L’organo di revisione deve svolgere un’azione proattiva e non solo di...
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