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12.06.2024
SECONDO LA CASSAZIONE UNA PARTICOLARE RESPONSABILITÀ INCOMBE SUL RESPONSABILE TECNICO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.
Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».
È stata depositata lo scorso 18 aprile la sentenza n. 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali.
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12.07.2024
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Vedi in allegato l'oggetto della sentenza...
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![](images/tratteggio_214.gif)
06.07.2024
PROSSIMAMENTE WEBINAR DELL'ASAEL SUL DECRETO LEGGE "SALVA CASA"
È in preparazione un Webinar dell'Asael dedicato al contenuto del D.L
"SALVA CASA" che introduce novità legislative in tema di Sanatoria di alcune fattispecie di abusi edilizi.
Com'è...
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12.06.2024
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28.05.2024
"L’ASTENSIONISMO INGIUSTIFICATO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA UNA LEGITTIMA CAUSA DI DECADENZA DALLA CARICA,"
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza n. 3021/2024, ha espresso il principio di diritto secondo il quale Il Tribunale amministrativo regionale della Campania,...
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